Criteri di deroga delle assenze per la validità dell’anno scolastico

Ai sensi del D.P.R 122/2009 e della circolare MIUR 20/2011, ai fini della validità dell’anno scolastico per procedere alla valutazione finale dello studente, è richiesta la frequenza di almeno il 75% del monte ore annuale delle discipline.

Ciò equivale ad affermare che il numero massimo di assenze consentite è pari a 264 ore. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze documentate e continuative, purché queste non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni.

 

Il Collegio dei Docenti ha fissato i seguenti criteri di deroga al limite di assenze per la validazione dell'anno scolastico:

  • Deroga totale delle assenze per gravi motivi di salute adeguatamente documentati, per ricoveri o terapie e/o cure programmate. Al fine dell’applicazione della deroga, lo stato di malattia, di ricovero e/o la prescrizione di cure/terapie devono essere certificati da un medico specialista o da una struttura sanitaria pubblica o privata, con precisazione dei giorni-periodi di assenza e senza riferimenti espliciti al tipo di patologia. Non è sufficiente la sola certificazione emessa dal medico di base. La documentazione deve essere presentata tempestivamente;
  • Deroga parziale, nel limite del 10%, delle assenze per gravi motivi di famiglia, autocertificati da un genitore o dallo stesso studente – se maggiorenne e con stato di famiglia autonomo;
  • Deroga totale delle assenze per la partecipazione documentata a concorsi per lavoro o studio;
  • Deroga totale delle assenze per partecipazione ad attività organizzate dalla Consulta Provinciale degli Studenti, autorizzate dall’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia – Ambito Territoriale XII;
  • Deroga totale delle assenze per donazioni di sangue;
  • Deroga totale delle assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
  • Deroga totale delle assenze per adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
  • Deroga totale delle assenze degli alunni diversamente abili che seguono una programmazione differenziata;
  • Deroga totale delle assenze determinate da eventi, documentati, che impediscono ai fuorisede l’uso del mezzo pubblico o privato per raggiungere l’Istituto;
  • Deroga totale delle assenze determinate dalla partecipazione a progetti di scambio e/o mobilità internazionale.