Criteri per l’attribuzione del credito scolastico e dei crediti formativi

Il credito scolastico (che comprende al suo interno anche i crediti formativi) è il punteggio attribuito dal Consiglio di Classe ad ogni studente frequentante il terzo, quarto o quinto anno di corso, in primo luogo in base alla media dei voti attribuiti nello scrutinio finale. Concorrono, inoltre, alla determinazione del credito scolastico l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari ed integrative, il giudizio espresso dal docente di IRC/attività alternative ed eventuali crediti formativi.

L’attribuzione del credito scolastico è attualmente disciplinata dalla tabella A del D.M. 99/2009, di seguito riportata: 

 

MediaVoti

 

CreditoScolasticoPunti

 

IAnno

II    Anno

III   Anno

M=6

3 – 4

3 – 4

4 – 5

6<M≤7

4 – 5

4 – 5

5– 6

7>M≤8

5 – 6

5 – 6

6– 7

8>M≤9

6 – 7

6 – 7

7– 8

9>M≤10

7– 8

7– 8

8– 9

 

Nel rispetto della tabella ministeriale relativa all’attribuzione del punteggio del credito scolastico: 

a)     se la frazione decimale della media è inferiore o uguale a 5 si attribuisce il punteggio inferiore della fascia;

b)    se la frazione decimale della media è superiore a 5 si attribuisce il punto di oscillazione della fascia di appartenenza;

c)     si attribuisce altresì il punto di oscillazione della fascia di appartenenza qualora, pur in presenza di frazione decimale della media inferiore o uguale al 5, lo studente si trovi alternativamente in una delle seguenti situazioni:

  1. abbia partecipato attivamente e con profitto ad almeno due attività integrative scolastiche (stages, tirocini di formazione, percorsi di alternanza scuola-lavoro, certificazioni… etc);
  2. abbia partecipato attivamente e con profitto ad una delle attività integrative scolastiche (stages, tirocini di formazione e percorsi di alternanza scuola-lavoro), ma in contemporanea presenza di giudizio di IRC/attività alternativa superiore al Buono;
  3. abbia maturato dei crediti formativi dai quali derivino competenze coerenti con l'indirizzo di studi frequentato.

 

Il credito formativo, che è parte del più generale credito scolastico, può essere attribuito solo sulla base di competenze acquisite all’esterno della scuola, coerenti con i contenuti tematici propri dell’indirizzo frequentato. Il credito formativo viene attribuito dal Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, previo riconoscimento della relativa certificazione/attestazione prodotta dall’allievo.

             

Per la presentazione dei documenti che attestano esperienze valutabili dai consigli di classe per l’attribuzione dei crediti formativi, gli studenti devono attenersi ai seguenti criteri, conformi ai decreti ministeriali:

 

  1. D.M. 49/2000, art. 3, c. 1 - «La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso un’attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza e contenere una sintetica descrizione dell’esperienza stessa.»
  2. D.P.R. 323/1998, art. 12, c. 2 - «Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo.»
  3. D.M. 49/2000, art. 3, c. 2 - «A norma dell’art. 12, comma 3 del Regolamento, le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono legalizzate dall’autorità diplomatica o consolare, fatti salvi i casi di esonero da tale atto previsti dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia.»
  4. D.M. 49/2000, art. 3, c. 3 - «Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione di cui al secondo comma, devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento. Tali certificazioni, in ogni caso, devono recare l’indicazione del livello di competenza linguistica previsto dall’ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione.»
  5. D.M. 49/2000, art. 3, c. 3 - «Le certificazioni rilasciate in Italia da Enti riconosciuti nel Paese di riferimento non abbisognano di legalizzazione.»
  6. O.M. 29/2001, art. 9, c. 2 - «È ammessa l’autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 403/1998, nel caso di attività svolte presso Pubbliche Amministrazioni.»